L'art. 265 del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quale risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 23 marzo 1933, n. 338, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 264, sono applicabili altresi' al personale operaio militare dell'Esercito addetto alla custodia, manutenzione, allestimento e riparazione del materiale del gruppo C, di cui all'art. 307 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e che abbia conseguito la regolare nomina e copra un posto previsto dalle tabelle organiche del tempo di pace dell'Ente presso il quale presta servizio".

Testo vigente dal 4 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-03;1791~art1 · fonte del testo