Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, quando risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione che siano stati licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1 primo comma, dello stesso decreto legislativo. La concessione del beneficio previsto da detto art. 3 va disposta dietro richiesta degli interessati entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 29 febbraio 1952
