Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, quando risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione che siano stati licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1 primo comma, dello stesso decreto legislativo. La concessione del beneficio previsto da detto art. 3 va disposta dietro richiesta degli interessati entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art41 · fonte del testo