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Le mansioni dell'aiutante tecnico sono le seguenti:

  • a)tenere in efficienza i gabinetti di fisica, chimica e scienze naturali ed assicurare il regolare funzionamento degli apparecchi relativi, nonche' di tutti gli altri impianti tecnici di cui la scuola si serve come sussidio didattico per qualunque insegnamento;
  • b)coadiuvare gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni e nel gabinetto, sia, infine, nelle esercitazioni degli alunni;
  • c)provvedere alla ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti ed alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal direttore di gabinetto;
  • d)collaborare con gli insegnanti per il collaudo degli apparecchi di nuovo acquisto;
  • e)coadiuvare il direttore di gabinetto nella custodia del materiale a lui affidato, a norma dell'art. 135 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del materiale di consumo e nella tenuta del relativo inventario. La pulizia dei locali e' affidata al personale di servizio dell'istituto, sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'aiutante tecnico. Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'istituto per cio' che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte. L'orario di servizio di detto personale e' stabilito dal preside in un numero di ore non superiore a sette giornaliere d'accordo con il professore direttore di gabinetto e coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie. Durante le vacanze estive sara' concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non puo' essere superiore ad un mese.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-10-12;977~art4 · fonte del testo