Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni trenta. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione. L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, e' stabilito nella misura fissa di L. 60.000. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 28 agosto 1987, n. 357, convertito, senza modificazioni, dalla L. 26 ottobre 1987, n. 435, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, e' elevato a L. 300.000, ed e' ridotto a L. 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati."

Testo vigente dal 30 agosto 1987

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-04;630~art1 · fonte su Normattiva