Art. 16 — Assegno di incollocabilit
Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' cosi' modificato: "Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90".
Testo vigente dal 12 agosto 1971
