Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 18 — Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale

I provvedimenti concessivi di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale in base alla presente legge, possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del comitato di liquidazione quando le concessioni siano state effettuate per motivi che non sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma dell'articolo 105 della legge 18 marzo 1968, n. 313. La revoca o la modifica di cui al precedente comma e' disposta con provvedimento del direttore generale da sottoporsi all'approvazione del comitato di liquidazione, verso abbuono delle somme corrisposte agli interessi a titolo di anticipazione, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi. Dopo l'avvenuta approvazione, i provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 105 e 106 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Testo vigente dal 12 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art18 · fonte su Normattiva