L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a bandire periodicamente concorsi per un numero di posti di ruolo di gruppo C determinato sommando le vacanze esistenti nei ruoli all'atto del bando di concorso, alle vacanze che si prevede possano verificarsi nell'anno immediatamente successivo. I vincitori dei concorsi per posti non ancora vacanti all'atto dell'espletamento del concorso conseguiranno la nomina, in ordine di graduatoria, dalla data dell'effettivo verificarsi delle vacanze dei posti stessi. La facolta' stabilita dai precedenti commi di utilizzare anche le vacanze prevedibili dell'anno immediatamente successivo puo' essere esercitata per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 11 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;322~art3 · fonte del testo