Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e' fissato nella misura del 3 per cento. All'onere derivante dalla riduzione del tasso di interesse di cui al comma che precede, calcolato in lire 2.100 milioni si provvede con la corrispondente aliquota del ricavo del prestito nazionale autorizzato con decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, destinata ad aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012
