Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 11 saranno annualmente aumentati con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato. I Consigli di amministrazione degli istituti a medio termine di cui alla lettera b) del precedente articolo 11 sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012
