Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art14 · fonte del testo