Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 21 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012. 274 parole tolte.

tolto: E' data facolta' al Comitato I.M.I.E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, a rinunziare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosita' dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che puo' aver luogo anche a trattativa privata. Per i finanziamenti gia' concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unita' in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, e' data facolta' al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove cio' sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario. La facolta' di cui al comma precedente puo' esercitarsi solo quando la nuova unita' non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca. Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art21 · fonte del testo