Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualita' posticipate il 1 luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio. Per la prima liquidazione - relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1 luglio - l'Istituto dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art7 · fonte del testo