Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualita' posticipate il 1 luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio. Per la prima liquidazione - relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1 luglio - l'Istituto dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012
