Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1957 al 9 ottobre 2010. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono fissati nelle seguenti consistenze:
tolto: aiutanti di battaglia e marescialli di 1a classe.......... n. 1.700 marescialli di 2a classe.................................. " 2.500 marescialli di 3a classe..................................... " 3.300 sergenti maggiori............................................ " 7.500 -------- Totale... n. 15.000 --------
tolto: La ripartizione fra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente e' stabilita e variata con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Aeronautica militare e' fissato in 150 unita' per l'anno 1956. Negli anni successivi detto organico sara' aumentato di 50 unita' all'anno sino a raggiungere la consistenza massima di 500 unita'. La forza organica dei graduati e militari di truppa e dei sottufficiali di tutti i ruoli e categorie vincolati a ferme o rafferme, e' determinata annualmente con la legge di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-03;1~art1 · fonte del testo