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Al maggior onere di lire 991 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si fara' fronte mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1975 al 9 ottobre 2010
