Il problema di costituzionalità con riferimento all'art. 38 Cost. delle norme che, fino al 1976, dispongono una contribuzione a favore del Fondo sociale e a carico di enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 3, primo comma, lett. h), e 5, secondo e terzo comma, della legge n. 903 del 1965 e art. 2 della legge n. 238 del 1968), si puntualizza sulla possibilità di fornire una giustificazione razionale alle contribuzioni che tali enti sono chiamati ad apportare al bilancio dell'INPS per incrementare il fondo sociale. Tale giustificazione va rinvenuta nella identità di fini previdenziali che l'INPS e gli enti sostitutivi perseguono ciascuno per i propri iscritti, identità in cui va ricercata la ragione che legittima l'onere imposto, in un sistema che, distaccandosi da una concezione puramente contributiva della previdenza, si manifesta sempre più sensibile a motivi di solidarietà sociale. Ne' ha valore in contrario l'argomento, prevalentemente nominalistico, che i suddetti enti sostitutivi, dovendo rientrare fra gli istituti "integrati" dallo Stato, cui l'art. 38 Cost. fa riferimento, non potrebbero essere trasformati in enti "integratori" dell'INPS, giacché il concetto di integrazione non è puramente economico e una rigida contrapposizione fra istituti "integrati" e "integratori" è sicuramente estranea al precetto costituzionale.
Art. 38 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.