Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti gia' previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'anno 1969, a carico dello Stato, del fondo adeguamento pensioni nonche' delle altre gestioni di cui all'articolo 3 della legge stessa e da ogni altra disposizione in materia, fatta eccezione per la quota di ammortamento a carico dello Stato che ha termine col 1969 a norma della lettera b) del citato articolo 3, nonche' per la parte della contribuzione di cui alla lettera i) dello stesso articolo, riferibile al contributo individuale dovuto dai lavoratori autonomi liberi professionisti. -

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 187/1975

    Questione infondata
    8 luglio 1975

    Il problema di costituzionalità con riferimento all'art. 38 Cost. delle norme che, fino al 1976, dispongono una contribuzione a favore del Fondo sociale e a carico di enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 3, primo comma, lett. h), e 5, secondo e terzo comma, della legge n. 903 del 1965 e art. 2 della legge n. 238 del 1968), si puntualizza sulla possibilità di fornire una giustificazione razionale alle contribuzioni che tali enti sono chiamati ad apportare al bilancio dell'INPS per incrementare il fondo sociale. Tale giustificazione va rinvenuta nella identità di fini previdenziali che l'INPS e gli enti sostitutivi perseguono ciascuno per i propri iscritti, identità in cui va ricercata la ragione che legittima l'onere imposto, in un sistema che, distaccandosi da una concezione puramente contributiva della previdenza, si manifesta sempre più sensibile a motivi di solidarietà sociale. Ne' ha valore in contrario l'argomento, prevalentemente nominalistico, che i suddetti enti sostitutivi, dovendo rientrare fra gli istituti "integrati" dallo Stato, cui l'art. 38 Cost. fa riferimento, non potrebbero essere trasformati in enti "integratori" dell'INPS, giacché il concetto di integrazione non è puramente economico e una rigida contrapposizione fra istituti "integrati" e "integratori" è sicuramente estranea al precetto costituzionale.

    Art. 38 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;238~art2 · fonte su Normattiva