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Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1 maggio 1968:
- a)le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, nonche' quelle a carico delle forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale non sono cumulabili, per gli importi eccedenti lire 15.600 mensili, con la retribuzione;
- b)le pensioni di anzianita' di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 nonche' quelle di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, non sono cumulabili con la retribuzione;
- c)le pensioni di invalidita', qualunque sia la loro decorrenza, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS, fatta eccezione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi. Per le pensioni di invalidita' dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate anteriormente al 1 maggio 1968 e', comunque, fatto salvo dalla riduzione l'importo mensile di lire 15.600, a meno che la pensione sia di misura inferiore a tale somma nel qual caso si conserva per intero;
- d)le norme sulla non cumulabilita' e la riduzione della pensione di cui alle precedenti lettere a), b), c) non si applicano ai titolari di pensione i quali svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli subordinati comunque denominati;
- e)le maggiorazioni per carichi di famiglia delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS non sono cumulabili con gli assegni familiari e con le altre equivalenti integrazioni della retribuzione e, in caso di trattamenti plurimi di pensione, non possono percepirsi che una sola volta per ciascun familiare;
- f)i proventi derivanti dalle trattenute sulla retribuzione percepita dai pensionati che prestano attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi e in applicazione delle precedenti lettere a), b) e c), sono devoluti al fondo sociale, al fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni interessate in proporzione alle quote di pensione rispettivamente erogate. I proventi derivanti dalle trattenute, in applicazione della precedente lettera e), sono devoluti al fondo sociale;
- g)la contribuzione volontaria non puo' essere autorizzata per classi di contribuzione superiori a quella corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 156 settimane di attivita' lavorativa e l'eventuale mutamento della classe puo' essere effettuato operando la scelta esclusivamente fra le classi di contribuzione comprese nel gruppo inferiore rispetto a quello in atto; non si applica ai contributi volontari la riduzione prevista dall'articolo 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
- h)sono abrogati gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonche' le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1969 al 25 dicembre 1969
