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Il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di cui all'articolo 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' riaperto fino al 31 dicembre 1970. Detta pensione deve essere calcolata secondo le norme in vigore antecedentemente al 1 maggio 1968 e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;238~art7 · fonte del testo