I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonche' i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta. Sono altresi' considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' cosi' modificato: "Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato".

Testo vigente dal 30 aprile 1969

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 858/1988

    Questione inammissibile
    21 luglio 1988

    La norma impugnata nella parte non considera utile ai fini del diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria il servizio militare prestato obbligatoriamente nella sedicente Repubblica Sociale Italiana regola una fattispecie non omogenea rispetto al servizio prestato nelle forze armate tedesche dagli altoatesini e in alcune zone mistilingue, anche in considerazione delle ragioni storiche e politiche che hanno ispirato la scelta del legislatore di non assimilare le due situazioni (Questione manifestamente inammissibile).

    Art. 3 cost. · Art. 49 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 113/1977

    Questione infondata
    9 giugno 1977

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La denunciata differenziazione di disciplina non comporta violazione del principio di eguaglianza. Tale violazione, come questa Corte ha costantemente affermato, in tanto può ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni obiettivamente omogenee e non sussista una razionale giustificazione di questa diversità. Il limite alla discrezionalità del legislatore è, quindi, costituito dalla ragionevolezza della diversità di trattamento. Nella specie, la dedotta disparità - relativamente al computo del periodo di servizio militare - tra due categorie di pensionati, a secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o posteriore all'1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, è conseguenza giuridica della successione delle leggi nel tempo. Tale diversità non può ritenersi arbitraria, perché è giustificata dalla diversità delle situazioni in cui si sono succedute le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il legislatore da' attuazione, con necessaria gradualità, alla volontà di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle disponibilità finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio 1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33).

    Art. 3 cost. · Art. 49 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art49 · fonte su Normattiva