Per il periodo successivo al 1970 si provvedera', con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltreche' al finanziamento del fondo sociale:

  • a)ad avviare l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di pensionamento;
  • b)ad aumentare gradualmente i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per i lavoratori agricoli subordinati in modo da non superare l'aliquota vigente per gli altri settori produttivi;
  • c)a migliorare gradualmente il rapporto tra salari, anzianita' di lavoro e livelli di pensione in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attivita' lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento del salario, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni che saranno formulate nel secondo programma quinquennale di sviluppo economico;
  • d)ad avviare a soluzione il problema dell'adeguamento periodico delle pensioni;
  • e)ad unificare la gestione base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con il fondo adeguamento pensioni.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;238~art9 · fonte su Normattiva