Per il periodo successivo al 1970 si provvedera', con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltreche' al finanziamento del fondo sociale:
- a)ad avviare l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di pensionamento;
- b)ad aumentare gradualmente i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per i lavoratori agricoli subordinati in modo da non superare l'aliquota vigente per gli altri settori produttivi;
- c)a migliorare gradualmente il rapporto tra salari, anzianita' di lavoro e livelli di pensione in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attivita' lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento del salario, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni che saranno formulate nel secondo programma quinquennale di sviluppo economico;
- d)ad avviare a soluzione il problema dell'adeguamento periodico delle pensioni;
- e)ad unificare la gestione base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con il fondo adeguamento pensioni.
Testo vigente dal 28 marzo 1968
