La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge puo' essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467)).
Testo vigente dal 23 agosto 1978
