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Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968. Alla stessa data e' prorogato il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche.
Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 16 dicembre 2010
