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Il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957 n. 1300, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, e' ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, al 31 gennaio 1968.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;975~art2 · fonte del testo