Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8 e 9 della legge. 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e integrazioni, e' rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi. La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sara' corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonche' di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui all'abilitazione provvisoria e' stata ed e' da questi ultimi esercitata. Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalita' di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.

Testo vigente dal 22 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1093~art1 · fonte su Normattiva