Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975, e' ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, sino al compimento di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 22 dicembre 1971
