Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 61 — Già abilitati all'esercizio professionale

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art61 · fonte su Normattiva