Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto commerciale e industriale di Venezia e della annessa zona industriale, le aree e gli specchi d'acqua di cui all'allegata planimetria (allegato A) e compresi entro il perimetro come di seguito descritto: a nord: dal canale di grande navigazione Malamocco-Marghera, lungo il ciglio settentrionale di Fossetta dei Barambani e canale Bondante di sotto; a ovest: lungo il ciglio occidentale del canale Bondante di sotto fino alla confluenza col Taglio Barbieri del Taglio Barbieri; del canale Bondantino fino alla sua intersezione col canale Poloschiavo verso sud, fino al confine territoriale del comune di Mira; a sud: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Campagnalupia; a est: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Venezia, fino al punto di intersezione con il canale di grande navigazione Malamocco-Marghera a nord delle Motte di Volpego; indi sponda occidentale del canale Malamocco-Marghera fino alla altezza della Fossetta dei Barambani. L'esatta ricognizione territoriale e' affidata al Magistrato alle acque di Venezia che dovra' provvedervi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art1 · fonte su Normattiva