Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui all'articolo 1, sono ceduti al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera. Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del Demanio marittimo portuale da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1912, n. 327, nonche' le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche. Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del Demonio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore, al prezzo di cessione.

Testo vigente dal 5 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art4 · fonte su Normattiva