Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1959 al 9 ottobre 2010. 263 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato e' attribuito lo stipendio dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:
tolto: maresciallo maggiore e gradi corrispondenti......... 271 maresciallo capo e gradi corrispondenti........... 229 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti......... 202 sergente maggiore e gradi corrispondenti........... 180 vicebrigadiere e sottobrigadiere............... 157 sergente........................... 131 Ai fini degli aumenti periodici dello stipendio e della paga dei marescialli, sergenti maggiori, secondi capi e sergenti di cui ai primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianita' complessiva di servizio e' fissato come segue:
tolto: maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.......... 18 maresciallo capo e gradi corrispondenti............ 15 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti......... 11 sergente maggiore e secondo capo............... 10 sergente............................ 2 Gli aumenti periodici dello stipendio o della paga dei brigadieri, vicebrigadieri e sottobrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di cui al primo comma, nonche' dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di 6. Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata fino alla data da cui ha effetto la presente legge. Agli aiutanti di battaglia e' attribuita una indennita' annua lorda di lire 40.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-06-11;353~art1 · fonte del testo