Art. 12 — Direttore artistico
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Il direttore artistico e' nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti piu' rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione. Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed e' responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico. Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 marzo 1994
