Art. 12 — Direttore artistico
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Il direttore artistico e' nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti piu' rinomati e di comprovata competenza teatrale ((o musicologi)). Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione. Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed e' responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico. Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.
Testo in vigore dal 9 marzo 1994 al 23 maggio 1998
