Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 21 — Coordinamento in sede regionale

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Per assicurare il coordinamento delle attivita' musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuovera' nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonche' dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art21 · fonte su Normattiva