Art. 21 — Coordinamento in sede regionale
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Per assicurare il coordinamento delle attivita' musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuovera' nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonche' dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998
