Il vincolo posto dall'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, per coloro che hanno superato gli esami di procuratore legale, di iscriversi esclusivamente in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte di appello presso la quale è stato sostenuto l'esame, pur essendo ispirato all'esigenza di arginare il fenomeno delle migrazioni dei praticanti procuratori verso sedi di esame ritenute più vantaggiose, non ammette alcuna possibilità di deroga, neppure quando il mutamento di residenza non sia affatto elusivo delle finalità della legge ma sia invece dovuto a necessità effettive e sopravvenute, o anche necessario per evitare incompatibilità che l'esercizio della professione potrebbe determinare. Tale vincolo, unito all'ulteriore obbligo - che deriva dall'art. 25 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 - di permanenza minima della iscrizione in un albo per almeno un biennio, chiaramente eccede le finalità perseguite dal legislatore ed appare irragionevole in un sistema altrimenti ispirato alla libera scelta della circoscrizione nella quale l'interessato può iscriversi per esercitare la professione. Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, in relazione all'art. 25 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Art. 3 Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale