Art. 37 — Concorsi, attività sperimentali e rassegne
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Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalita' italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.
Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 1 gennaio 2007
