I fondi di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, per l'esercizio 1973, sono ripartiti tra gli enti e le istituzioni per il 25 per cento secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 della presente legge. Il residuo 75 per cento e' assegnato, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, per far fronte a particolari esigenze degli stessi enti ed istituzioni, prescindendo dai criteri di cui all'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Sulla quota di cui al precedente comma gravano gli incentivi a favore della nuova produzione nazionale di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Le modalita' di pagamento stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, si applicano soltanto alla quota di contributo di cui al secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-27;811~art4 · fonte su Normattiva