Art. 41 — Sezione autonoma per il credito teatrale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 1968 al 20 aprile 1971. Leggi il testo vigente →
E' istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalita' giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta. La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche piu' appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate. Il fondo di dotazione della Sezione e' di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potra' essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti. L'ordinamento e l'attivita' della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia allo Erario dello Stato e agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. La Sezione corrispondera' all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 ottobre 1968, n. 1178
1La L. 28 ottobre 1968, n. 1178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo della sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e' elevato a lire 800.000.000, mediante conferimento di lire 350.000.000 da parte dello Stato e di lire 50.000.000 da parte della Banca nazionale del lavoro".
Testo in vigore dal 8 dicembre 1968 al 20 aprile 1971
