Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Art. 44 — Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

  • a)certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;
  • b)certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;
  • c)certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
  • d)certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;
  • e)certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;
  • f)attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;
  • g)relazione documentata sull'attivita' svolta nel settore. Le imprese costituite in societa' debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica. Le societa' cooperative debbono altresi' esibire:
  • a)certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
  • b)certificato da cui risulti che e' stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
  • c)copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art44 · fonte su Normattiva