Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Art. 45 — Cancellazione dall'elenco
La cancellazione delle imprese dall'elenco e' deliberata allorche' venga accertata la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attivita' prevista dall'articolo 27.
Testo vigente dal 16 settembre 1967
