All'onere di L. 63.881.217.736 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a lire 44 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; quanto a L. 9.091.895.727, mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 2565 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977 per la parte riferibile alla rata dei mutui autorizzati dall'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115; e quanto a L. 10.789.322.009 mediante utilizzazione dello stanziamento del predetto capitolo 2565 dello stesso anno finanziario per la parte riferibile alle rate dei mutui autorizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 27 novembre 1973, n. 811. Il rimborso delle rate di mutuo di L. 10.789.322.009 di cui al precedente comma, e' prorogato di un anno con accollo a carico dello Stato anche degli interessi maturandi per effetto dell'operazione prevista dalla presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-22;426~art4 · fonte su Normattiva