Art. 3 — Esclusività della denominazione
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L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 11 novembre 1999 al 18 luglio 2006
