Art. 2 — Scopi
I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonche' alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonche' di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a societa' i cui scopi interessino l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione. (( Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a societa' di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attivita' che le predette societa' esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita' mutualistiche dei consorzi. ))
Testo vigente dal 13 agosto 2017
