Art. 14 — Riconoscimento di nazionalità
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Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualita' quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 25,0 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento. Il film di attualita' e' dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano. Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana, il produttore del film di attualita' deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma. L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
