Art. 14 — Riconoscimento di nazionalità
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Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualita' quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 25,0 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento. Il film di attualita' e' dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano. Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana, il produttore del film di attualita' deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma. L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge. 35
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
35Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."
Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008
