Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualita' di cui al precedente articolo, e' concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del film di attualita' stesso. Il film nazionale di attualita', di lunghezza superiore ai 1.600 metri, puo' essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della sua prima proiezione in pubblico.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art15 · fonte su Normattiva