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Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualita' di cui al precedente articolo, e' concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del film di attualita' stesso. Il film nazionale di attualita', di lunghezza superiore ai 1.600 metri, puo' essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della sua prima proiezione in pubblico. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

35

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art15 · fonte su Normattiva