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La qualifica di film "prodotto per i ragazzi" e' attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16. La dichiarazione di film "prodotto per i ragazzi" e rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE. La qualifica di cui al primo comma puo' essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1 gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto di importazione definitiva dopo la stessa data. In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilita' produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potra' stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di "prodotto per i ragazzi". A favore dell'esercente di sale cinematografiche e' concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato "prodotto per i ragazzi"; o da un lungometraggio sempre dichiarato "prodotto per i ragazzi" accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato "prodotto per i ragazzi"; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati "prodotti per i ragazzi". L'abbuono di cui al precedente comma e' cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

35

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art16 · fonte su Normattiva