Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Art. 18 — Film dei paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE

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Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunita' economica, europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunita' in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi ((...)) agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con le stesse modalita' ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalita' italiana. Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunita', di cui al comma precedente. I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, ((...)) agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalita' ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalita' italiana. Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1994 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1975 al 18 gennaio 1994. 9 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… direttiva del Consiglio della Comunita' in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi tolto: alla programmazione obbligatoria edaggiunto: ... agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo tolto: 46se aggiunto: 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con … sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, tolto: alla programmazione obbligatoria edaggiunto: ... agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalita' ed entro i termini …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art18 · fonte del testo