[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMUNITA' FRANCESE DEL BELGIO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

[2]La Repubblica italiana e la Comunita' francese del Belgio, Considerando auspicabile stabilire un quadro per le loro relazioni cinematografiche e in particolare perle coproduzioni, Consapevoli del contributo che le coproduzioni di qualita' possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, cosi' come alla crescita dei loro scambi economici e culturali, Convinte che questa cooperazione economica e culturale non puo' che contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, Considerando l'applicazione del Trattato dell'Unione Europea, Hanno convenuto quanto segue;

[3]ARTICOLO 1 Principi

[4]Ai fini del presente Accordo, il termine "film" comprende tutte le opere cinematografiche, di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, comprese le opere di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuno dei due Paesi. Nel quadro delle loro rispettive legislazioni, le Parti Contraenti promuoveranno la realizzazione in coproduzione di film di qualita'. I film realizzati in coproduzione e ammessi al beneficio del presente Accordo sono considerati come film "nazionali dalle autorita' competenti delle due Parti. Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che ne derivano, secondo le disposizioni in vigore o che potrebbero essere emanate da ciascuna Parte.

Testo vigente dal 5 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art1 · fonte su Normattiva