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Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare: ((a) il certificato che l'ENPALS e' tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non e' inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film. Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato)). L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al produttore, fin tanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'E.N.P.A.L.S., l'Amministrazione rimettera' direttamente all'E.N.P.A.L.S. le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione stessa, e per il produttore interessato;

  • b)la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento. In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potra' essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento; ((c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso e' stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione e' tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualita' assegnato al film)). Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare:
  • d)per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Societa' italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;
  • e)per i cortometraggi:
  • 1)una dichiarazione che il film e' stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;
  • 2)un certificato rilasciato dalla Societa' italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche. Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi previsti dalla presente legge la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'articolo 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'articolo 1, della legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica nella misura del 5 per cento. La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1 gennaio 1935. Per le modalita' di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 15 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art24 · fonte su Normattiva