Art. 12 — Produzione e distribuzione
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È da escludere che l'art. 12, quarto comma, legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento a favore della cinematografia), col disporre che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale debbano affidare la produzione e la distribuzione dei cortometraggi da essi finanziati, all'Istituto Luce, abbia posto in essere un nuovo monopolio pubblico, sia pure limitatamente ad una parte del settore dei cortometraggi, con sbarramento di un settore produttivo a danno di soggetti diversi dall'Istituto Luce. Si tratta piuttosto di una situazione nella quale l'amministrazione pubblica, a mezzo di una società (quale l'Istituto Luce) che fa capo ad un ente di gestione del sistema delle partecipazioni statali (l'Ente gestione cinema), si pone come autoproduttrice (o produttrice in proprio) rispetto ai cortometraggi realizzati da altri soggetti, nell'ambito dell'amministrazione diretta, secondo un sistema (quello dei "servizi in economia") che usato più frequentemente nel settore dei lavori pubblici, consente di far coincidere il costo dell'opera o del servizio con le spese effettivamente sostenute, eliminando il guadagno dell'imprenditore. Il che conferma che la posizione dell'Istituto Luce, al servizio della mano pubblica, nella normativa in questione, non può essere assimilata alla posizione dei soggetti che in questo settore esercitano la libertà di iniziativa economica, ne' essere considerata fonte di privilegi. Cosicché l'indicato art. 12, quarto comma, legge n. 1213 del 1965, ponendosi, quale norma organizzatoria, nella prospettiva dell'art. 97 Cost., non tocca le situazioni tutelate negli artt. 41 e 43 Cost., e pertanto va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito.
Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 33 cost. · Art. 12 Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1965
urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art12 · fonte su Normattiva