Art. 25 — Pubblico registro cinematografico
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I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori. Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalita' pubblicitarie, nonche' i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici. ((L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalita' pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, e' demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161)).
Testo in vigore dal 1 giugno 1983 al 5 febbraio 1999
